Dossier: Agopuntura e Medicina Complementare, a quando la legge?
Con questo numero del Quaderno Bresciano di Agopuntura, costituito da un solo articolo, vogliamo proporre un “update” cronologico e legislativo della situazione attuale delle medicine non convenzionali in Italia; per una maggiore comprensione del testo pubblichiamo, in allegato, dei documenti ufficiali che per quanto possibile sono nel loro testo integrale, consultabili durante la lettura anche da link interni al documento. Buone notizie per l’agopuntura vengono dal XXIII Congresso Nazionale S.I.R.A.A. (Società italiana di Riflessoterapia, Agopuntura e Auricoloterapia) “Agopuntura e terapie non farmacologiche nelle cefalee” che si è tenuto il 24-25 Ottobre 2008 a Milano. Nella relazione del Dr. G. Allais, presidente della SIRAA è stato portato a conoscenza dei partecipanti che, nuove revisioni sistematiche da parte di una delle maggiori società di controllo e verifica della letteratura scientifica, la Cochrane Collaboration, in pubblicazione nel 2009, presenteranno la conclusione che, per cefalea ed emicrania, esiste una consistente evidenza che l’agopuntura apporti un beneficio rispetto al trattamento solo sintomatico o al trattamento di routine. Ancora una volta sono state, così, riconosciute le evidenze di scientificità, le qualità e le potenzialità di una disciplina medica che, per questo, avrebbe già dovuto da tempo essere inserita, per le adeguate indicazioni, nel Servizio Sanitario Nazionale. L’agopuntura, tranne quella con indicazioni anestesiologiche è invece esclusa dal 1982 dai livelli essenziali di assistenza (LEA) ed è disponibile per gli utenti del SSN in maniera non ufficiale e solo a macchia di leopardo sul territorio nazionale. Attualmente l’unica certezza ufficiale dell’Agopuntura Italiana è di essere considerata atto medico come da sentenza della corte di Cassazione del 1982. Allo stato di fatto è relegata in un limbo, legata al carro delle medicine non convenzionali con le quali attende, dalle prime proposte di legge risalenti al 1987, il riconoscimento ufficiale da parte dello stato Italiano. E’ reale che le discipline non convenzionali siano emarginate? Così appare e un’ ulteriore convalida a questa supposizione potrebbe venire dalla lettura di un articolo recentemente pubblicato in rete a firma del Dr. Giuseppe del Barone ( ex presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici e Odontoiatri – FNOMeO – fonte So-Wen Medicina Naturale) sotto il titolo “Medicine non Convenzionali ritornano sconosciute?” che vi invitiamo a consultare negli allegati. Il Dr. Del Barone è il presidente dello “storico” consiglio nazionale FNOMeO tenutosi a Terni il 18 Maggio 2002 che portò all’elaborazione del documento “Linee guida della FNOM e O su discipline e pratiche non convenzionali” che venne considerato, da gran parte del mondo medico Italiano, una apertura allle discipline citate che comprendevano:
Seguì un periodo di grande fervore ed ottimismo (esagerato?) da parte dei medici che le esercitavano e, anche, di politici che si risvegliavano a rinnovato interesse. Vi furono vibranti proteste da parte dei detrattori di professione delle MNC; la maggioranza del mondo medico tradizionale sembrò accettare con inerte rassegnazione questa svolta culturale e non obiettò più di tanto; il tutto sembrava avere aperto, finalmente, la strada della integrazione, del riconoscimento ufficiale, la disciplina delle corrette indicazioni cliniche e della relativa formazione Il tempo passò ma nulla accadde.Nelle more di chi deputato, con un successivo documento del 22/02/2007, il consiglio Nazionale della FNOMeO richiese con forza un intervento legislativo del Parlamento che portasse all’approvazione di una normativa specifica sulle Medicine e pratiche non convenzionali al fine di consentire anche in tali ambiti il rispetto del diritto sancito dalla Costituzione alla tutela della salute dei cittadini, possibile solo attraverso una piena realizzazione e valutazione della competenza professionale. In conseguenza si assunse la responsabilità di emanare un documento relativo ai:“Requisiti indispensabili per la pubblicità dell’informazione sanitaria relativa all’esercizio professionale non convenzionale“. A discapito di tutto, oggi Novembre 2008, possiamo ,forse o con certezza, condividere l’idea che sulle discipline non convenzionali sia calato il silenzio grazie anche all’abulia del legislatore; di queste medicine è anche difficile trattare nell’ECM e i loro detrattori ad oltranza hanno ripreso voce. Dal 2002 innumerevoli progetti di legge sulle MNC sono stati proposti e sono tramontati con i governi relativi; ci siamo occupati,nei numeri 2/2004 e 1/2005 del Quaderno Bresciano a cui rinviamo,delle due proposte a nome Lucchese. Attualmente sono state depositate e dovrebbero essere in discussione nelle idonee sedi governative le seguenti proposte di legge sulle discipline non convenzionali: Presso il senato della repubblica:
Presso la camera dei deputati
La proposta Cursi si riferisce ad Agopuntura, Fitoterapia, Omeopatia e Omotossicologia. Le proposte Massidda, Bosone e Regione Emilia Romagna, seppure con qualche differenza, sono relative alle nove discipline precedentemente citate. Per chi desiderasse approfondire l’argomento le singole proposte di legge sono pubblicate in allegato. Anche a livello regionale si è molto discusso di MNC, in particolare vogliamo citare la Regione Toscana che può vantare, sull’argomento, una notevole esperienza che risale fino al lontano 1987 ( vedi allegato curriculum della regione). Nel nuovo piano sanitario della Regione Toscana per gli anni 2008-2010 le medicine complementari saranno inserite nei livelli essenziali di assistenza (Lea). La regione toscana con la Legge Regionale n°9 del 19 Febbraio 2007 ha, infatti, deliberato sulle modalità di esercizio delle Medicine Complementari da parte dei Medici e Odontoiatri, dei Medici Veterinari e dei Farmacisti. A tale legge si oppose con ricorso n.22 del 4 maggio 2007 nelle vesti della presidenza del consiglio dei ministri il governo allora in carica. In conseguenza di tale ricorso la regione toscana in data 25 Maggio 2007 promulgò un decreto di modifica alla suddetta legge per cui con successivo atto, notificato alla Regione Toscana in data 13 luglio 2007 e depositato presso la cancelleria della Corte costituzionale il 21 luglio successivo, il Presidente del Consiglio dei ministri dichiarò, stanti le modifiche apportate alla legge impugnata con legge regionale 25 maggio 2007 n. 31, recante «Modifiche alla legge regionale 19 febbraio 2007, n. 9 (Modalità di esercizio delle medicine complementari da parte dei medici e odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti)», di rinunziare al ricorso; tale rinunzia venne formalmente accettata dal legale rappresentante della Regione Toscana, con atto depositato presso la cancelleria della Corte costituzionale in data 22 aprile 2008. Di conseguenza, ai sensi dell’art. 25 delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte, la rinuncia al ricorso, seguita dall’accettazione della controporte, comportò l’estinzione del processo sancita dalla ordinanza della Corte costituzionale 198/2008. La legge venne di conseguenza confermata. Corollario importante della legge della regione Toscana è la delibera n. 49 del 28/01/2008 sulle modalità di esercizio delle Medicine Complementari da parte dei Medici e Odontoiatri, dei Medici Veterinari e dei Farmacisti. Il protocollo d’intesa allegato alla delibera n.49 definisce i criteri di accreditamento di operatori ed enti formativi ed anche l’istituzione presso gli Ordini, di elenchi dei professionisti esercenti le medicine complementari (agopuntura, fitoterapia, omeopatia). Un aspetto importante delle legge è la distinzione tra Medicine non Convenzionali e Complementari; tra queste ultime vengono confermate l’Agopuntura, la Fitoterapia, l’Omeopatia e la Medicina Manuale che, vengono di conseguenza distinte dalle altre. Questa concezione si allinea , di fatto, alla definizione internazionale che preferisce al termine di medicina non convenzionale quello di CAM (Complementary or Alternative Medicine). E’ possibile che le pratiche non convenzionali, precedentemente definite, non siano destinate a rimanere un gruppo compatto.Due casi sono da citare. La fitoterapia puo’ essere considerata un diverso approccio alla farmacologia nella medicina tradizionale, una allopatia naturale. E’ stata inserita per errore nelle MNC, il suo posto naturale è nella medicina convenzionale e qui sarà destinata a tornare. La chiropratica viene sdoganata da un emendamento alla legge finanziaria del 2008 (articolo2, comma 355) presentato in Senato dal sen. Luigi Lusi e sostenuto alla Camera dall’on. Manuela di Centa che recita: è istituito presso il Ministero della salute,senza oneri per la finanza pubblica, un registro dei dottori in chiropratica. L’iscrizione al suddetto registro e` consentita a coloro che sono in possesso di diploma di laurea magistrale in chiropratica o titolo equivalente. Il laureato in chiropratica ha il titolo di dottore in chiropratica ed esercita le sue mansioni liberamente come professionista sanitario di grado primario nel campo del diritto alla salute, ai sensi della normativa vigente. Il chiropratico puo’ essere inserito o convenzionato nelle o con le strutture del Servizio sanitario nazionale nei modi e nelle forme previsti dall’ordinamento. Il regolamento di attuazione del presente comma è emanato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della salute. Grazie a questo emendamento alla finanziaria 2008 ( governo Prodi) è stata data la possibilità di essere riconosciuta come professione sanitaria di grado primario, quindi con il diritto di fare diagnosi e prescrivere in totale autonomia accertamenti e terapia, a una disciplina che è attualmente praticata, secondo l’accezione intesa nel decreto, nella nostra nazione solo da 300 personaggi non medici formatisi con un titolo di studio non conseguito in Italia.Pubblichiamo in allegato anche alcune riflessioni di tipo legale sulla congruità di tale decisione. Per avere un equivalente riconoscimento i medici praticanti la chiropratica ed altre forme di medicina manuale, formatisi secondo un curriculum di studi nazionale attualmente non ufficiale, devono sperare che qualche parlamentare si degni di portare avanti le proposte di legge precedentemente citate e che, l’attuale governo, duri abbastanza per approvarle. Una legge che disciplini la materia delle MNC è urgente ed indispensabile, purtroppo, le troppo rivalità di carattere scientifico ed economico con la medicina classica e all’interno delle varie pratiche non convenzionali rischiano di costituire un ostacolo insormontabile. Nell’attesa di una legge sulle MNC è giusto che l’agopuntura proponga svincolandosi dalle altre MNC una alternativa praticabile?Se così fosse si potrebbe esaminare l’ipotesi che, ai sensi del sopra citato art. 17 comma 3 della legge 23 Agosto 1988, possa essere proposto, in tempi brevi, con decreto interministeriale tra il Ministro della Salute e quello della Pubblica Istruzione un regolamento riguardante l’agopuntura che disciplini a livello nazionale:
Le società italiane di agopuntura, associate alla FISA, hanno la competenza necessaria per fornire, al riguardo, una valida consulenza al ministero. Sembra che noi italiani siamo artisti nel rendere complicate le cose semplici. E’ possibile che i nostri politici, anche in maniera trasversale, possano valutare la fattibilità di questa “semplice” proposta? Dr. Losio Antonio Documenti allegati MNC ritornano sconosciute del Barone Proposta di legge Emilia Romagna Curriculum MNC regione Toscana Piano Sanitario Toscana 2008 2010 Estratto Legge 23 Agosto 1988 n.400 Ordinanza corte costituzionale 198 2008 Protocollo delibera n 49 regione toscana Ricorso n.22 del 4 Maggio 2007 PCM contro Toscana Riflessioni sulla congruità della chiropratica
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